IL DISTACCO DALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO NELLA
GIURISPRUDENZA MENO RECENTE
Spina ricorrente ed occasione di dispute mai totalmente accantonate,
l'intendimento di staccarsi dall'impianto centralizzato conosce corsi e ricorsi,
probabilmente collegati con l'incremento dei costi per il servizio. In questo
periodo assistiamo ad una notevole ripresa della richiesta di consulenze,
specchio delle discussioni assembleari e delle istanze rivolte dai condomini.
Tanti anni fa la risposta negativa, di illegittimità del distacco, sarebbe stata
imperiosa e sbrigativa, così come immediato sarebbe stato il richiamo alle
disposizioni dell'articolo 1118 c.c. "Nessuno può sottrarsi al contributo per la
conservazione delle cose comuni" Queste secche espressioni contenute nell'ultima
parte dell'articolo1118 sembravano idonee a risolvere la questione, una volta e
per tutte. Il progresso tecnico ha poi segnato un primo spostamento di
orizzonte. Gli interpreti avevano fondato impostazioni e schematizzazioni sulle
disposizioni di legge, ma anche su un dato che si riteneva derivasse dalle
caratteristiche funzionali degli impianti. Si sosteneva che dopo il distacco
l'impianto avrebbe funzionato molto peggio. Addirittura, si ripeteva con molta
convinzione che la eliminazione di una serie radiatori portava all' incremento
dei consumi, poichè la caldaia avrebbe dovuto essere spinta maggiormente per
supplire allo squilibrio dell' intero impianto termico ed all' insorgere di zone
fredde nell'edificio. Qualcosa deve essere mutato, dal punto di vista tecnico e
della termoregolazione, poichè la tesi del maggior consumo non allinea più gli
antichi sostenitori. La peculiarità di talune fattispecie proposte all'esame dei
Giudici ha fatto il resto. Senza alcuna presunzione di completezza nella ricerca
giurisprudenziale, si può accennare all'iter offerto dalle pronunce, edite o non
pubblicate, che si sono esaminate degli ultimi venti anni. Al solito, il
Tribunale di Milano si è segnalato con importanti elaborazioni, segnate dalle
sentenze che possono essere collocate temporalmente nei primi dei primi anni
ottanta e che sono state minutamente commentate con gli atti del convegno di
Crema del 1985 ( ANAI Brescia).
UN CASO EMBLEMATICO
Mette conto di ricordare che le motivazioni più significative conducevano alla
lettura, per così dire evolutiva delle disposizioni dell'articolo 1118 c.c. e
sottolineavano la incongruità della lettura di quelle norme, disgiunte
dall'esame degli interessi che le stesse erano chiamate a presidiare. Un breve
cenno ad una pronuncia emblematica, della quale è stato estensore il Dottor
Rordorf ( per tanti anni Giudice Istruttore delle sezione che tratta di
condominio), consente di ricordare che la vicenda processuale concerneva un
negozio che per legge doveva essere escluso dal riscaldamento. Dopo adeguata
consulenza tecnica di ufficio, i Giudici hanno rilevato che il distacco di quei
locali terranei non aveva comportato alcun difetto nella erogazione del
servizio. Stabilito che non vi era pregiudizio per gli altri proprietari, il
Tribunale ha affermato la liceità del distacco in quel particolare contesto ed è
passato ad esaminare la materia delle spese. Nulla quaestio sulle spese di
manutenzione straordinaria, che certamente dovevano permanere a carico del
negoziante( si vedrà che oggi si tende ad impostazione anche molto diversa). Per
le spese ordinarie si è fissato il principio per il quale l'eventuale risparmio
nei consumi sarebbe dovuto andare a beneficio esclusivo del soggetto che aveva
determinato la riduzione delle spese e quindi di colui che si era staccato. Una
piccola forzatura, o forse una fortunata coincidenza, si era avuta perchè il
risparmio era stato "tecnicamente" determinato in misura esattamente
corrispondente alla quota millesimale del riscaldamento assegnata ab origine al
negozio di frutta. Il sistema così disegnato è rimasto valido e condiviso per
molti anni.
LA RIDUZIONE DEL CONCORSO NELLE SPESE CORRELATA AL RISPARMIO
Ci limitiamo pertanto ad alcuni stringatissimi riferimenti, relativi alle
decisioni che più delle altre hanno segnato la scia giurisprudenziale ( Trib.
Milano, 11 ottobre 1993, Cassazione Sezione Seconda..n. 1597/ 95, Cass. civ.,
sez. II, 20 novembre 1996, n. 10214,) ed alla trascrizione di una sola massima:
"Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie
unità immobiliari dall'impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non
possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto
impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso,
ma, ove i loro appartamenti non siano più riscaldati, non sono tenuti a
sostenere le spese per l'uso (nella specie, quelle per l'acquisto del gasolio),
in quanto il contributo per queste ultime è adeguato al godimento che i
condomini possono ricavare dalla cosa comune.(
Cass. civ., sez. II,
20 novembre 1996, n. 10214).
Nella sentenza richiamata, alquanto recente, la esenzione dalla
spese veniva giustificata con la corrispondenza fra consumi e quote millesimali
di riscaldamento e conferma il dubbio sulla plausibilità di così precisa
corrispondenza fra uso del servizio ( per definizione meramente potenziale, ex
art. 1123 secondo comma c.c.) e spese effettivamente sostenute.
LA DISTINZIONE FRA LE
SPESE PER L'USO E LE SPESE
PER LA CONSERVAZIONE
E' sempre la immagine di un Giudice milanese a ricorrere a proposito della
evoluzione che ha dato motivo alle presenti note. Il Presidente Quatraro, che
Anaci ha avuto l'onore di vedere protagonista della cerimonia di inaugurazione
dei Corsi di formazione ove ha tenuto una relazione applauditissima, presiedeva
allora il secondo collegio della Ottava sezione In occasione di un Convegno di
studi aveva commentato una decisione delle Sezioni Unite in tema di distinzione
fra nullità e annullabilità ed aveva preso posizione , allora originale ma oggi
condivisa dai più, su quel problema e sui conseguenti termini per la
proposizione della impugnazione ex art. 1137 c.c. Esaminando la sentenza che
aveva suscitato molte opposizioni, ha osservato che le motivazioni che
sostenevano il provvedimento delle Sezioni Unite ruotavano intorno a norme che
facevano riferimento alle sole spese per la conservazione dei beni e non,
invece, alla disciplina imposta a proposito degli oneri insorti per il godimento
dei servizi che essi assicuravano. L'argomento è per noi affatto in termini,
poichè la carenza delle deliberazione assembleare che aveva dato luogo
all'intervento del Giudice di Legittimità concerneva proprio la ripartizione
delle spese del riscaldamento.
IL DISTACCO NELLA GIURISPRUDENZA RECENTE
Il nucleo di verità contenuto in quella osservazione è stato condiviso dalle
sentenze che di seguito passiamo in rassegna e che, senza smentire espressamente
i precedenti assunti, certamente assumono per i nostri amministratori una
connotazione più radicale e decisa rispetto alle primitive decisioni risalenti
alla seconda metà degli anni ottanta, le quali ruotavano sul concetto della
riduzione della misura nel concorso nelle spese per il riscaldamento che si
rinunciava ad utilizzare, in proporzione del decremento dei consumi. LA PRIMA SENTENZA
"Poichè tra le spese indicate dall'art. 1104 c.c., soltanto quelle per la
conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per
questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi
dell'art. 1118, comma 2, c.c., che invece, significativamente, nulla dispone per
le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di un
condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento ( purchè questo
non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del
principio contenuto nell'art. 1123, comma 2, c.c., dall'obbligo di sostenere le
spese per l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere
l'aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal
maggior calore di cui beneficia anche il suo appartamento. Cass. civ., Sez.II,
12 novembre 1997, n.11152 Cond. via Cuzzi n. 1 Milano C. Filiaggi" Le ultime
espressioni contenute nella massima apparivano idonee a dissolvere le
contrarietà di coloro che in fondo osteggiano la possibilità di staccarsi dai
servizi comuni, così come ogni sommovimento nei rapporti fra i condomini, ma la
distinzione ontologica fra spese per la conservazione e spese per la erogazione
dei servizi si rinviene espressa con toni ineludibili e forieri di conseguenze
essenziali ai fini della determinazione delle regole da rispettare in concreto.
1999 - LA SECONDA SENTENZA
"Autorizzato dall'assemblea dei condomini il distacco delle diramazioni di
alcune unità immobiliari dall'impianto centrale di riscaldamento - sulla base
della valutazione che dal distacco sarebbe derivata un'effettiva riduzione delle
spese di esercizio e, per contro, non sarebbe stato determinato uno squilibrio
in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto - e venuta meno la
possibilità che i medesimi locali fruiscano del riscaldamento, l'impianto non
può considerarsi destinato al servizio dei predetti piani o porzioni di piano.
Consegue che i proprietari di queste unità abitative non devono ritenersi tenuti
a contribuire alle spese per un servizio, che nei confronti dei loro immobili
non viene prestato. Cass. civ., Sez.II, 9 gennaio 1999, n.129 Lambusta e altri
C. Cond. via Zattere n. 37 Lido Ostia E' necessario seguire i diversi passaggi
delle motivazioni offerte dai Giudici, i quali non hanno affatto dimenticato
precedente indirizzo, che si accingevano a superare.
Nella sentenza si rammenta
che effettivamente in passato si era sostenuta la illiceità del distacco in
difetto del consenso di tutti gli altri condomini, alla stregua della
indicazione per la quale l'eliminazione dell'impianto, anche solo per talune
porzioni immobiliari, configurerebbe non una semplice modifica, ma "una radicale
alterazione della cosa comune nella sua destinazione funzionale ed economica,
obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate o
suscettibili di allacciamento : perciò urta contro il limite invalicabile di cui
all'art.1120 comma 2 cod. civ., che vieta tutte le innovazioni che rendono le
parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino dissenziente" (cos“, Cass., Sez. II, 10 giugno 1991, n. 6565).
La
motivazione prosegue evidenziando che, analogamente, si era sostenuto in
precedenza che l'obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese
necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio,
alla prestazione dei servizi nell'interesse comune trova la sua fonte nella
comproprietà delle parti comuni dell'edificio ( tenuta presente dal primo comma
dell'articolo. 1123 c.c.) e che per tale ragione, neppure la insufficiente
erogazione del calore non potesse giustificare l'esonero dalle spese, neppure
per il solo esercizio, (Cass., Sez. Un., 26 novembre 1996, n. 10492). Pure nel
richiamo con l'indirizzo sostenuto per decenni, i Giudici Supremi hanno ritenuto
che occorresse una integrale messa a punto della impostazione, sia in relazione
alle spese che in relazione al potere della assemblea di autorizzare il distacco
dall'impianto centralizzato e perfino in ordine alle conseguenze del distacco
attuato unilateralmente dal singolo condomino. Con espressione davvero incisiva
l'estensore ha avvertito che il revirement si pone "in consonanza con le urgenze
della pratica" ( così nel testo).
In esito a tali esigenze si è finito per
ritenere consentito il distacco, anche unilaterale e non autorizzato, delle
diramazioni relative ad una o più unità immobiliari dell'edificio condominiale
dall'impianto centrale di riscaldamento, quando il condomino provi che ne sia
derivata una "effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio" e
l'ordinato funzionamento dell' impianto non sia stato pregiudicato.
Per effetto
della già acquisita legittimità del distacco, l'interessato non avrebbe potuto
sottrarsi alle spese per la conservazione, inibita ex se dall'articolo 1118 c.c.;
ma avrebbe potuto esigere di essere esonerato e dalle spese per il relativo uso
( e cioè per l'acquisto del gasolio). Interessa evidenziare che, nel progredire
dell'indirizzo interpretativo, si sosteneva che la regola dell'esonero dalla
spese poteva essere derogata se gli "altri condomini, in conseguenza del
distacco, siano costretti a far fronte ad una spesa maggiore, rispetto alle
quote precedenti, restando in tal caso l'onere di questa maggiore spesa a carico
di coloro che hanno effettuato il distacco" (Cass., Sez. II, 20 novembre 1996,
n. 10214).
La prova del maggior consumo, pertanto, incombeva sugli altri
condomini e non su chi aveva realizzato il distacco. Non è la prima volta che la
individuazione dell'onere della prova e lo spostamento della precedente
determinazione del soggetto inciso dal relativo peso risulta prodromica di una
evoluzione più sostanziale ed infatti le sequenze della motivazione appaiono
davvero incalzanti: " Questa delibera non deve considerarsi come decisione
collegiale maggioritaria di eliminare l'impianto di riscaldamento centrale
relativamente ad alcuni appartamenti (chè, come tale, non sarebbe valida) ; la
delibera deve interpretarsi come presa d'atto che il distacco non avrebbe
determinato aumenti di spesa per gli altri condomini, nè problemi al
funzionamento dell'impianto; in sintesi, come valutazione di fatti e come
statuizione in tema di disciplina dell'uso delle parti comuni, divenuta
definitiva in virtù della mancata impugnazione in termini da parte dei condomini
assenti o dissenzienti".
"In seguito al distacco, i Lambusta non dovevano più
considerarsi soggetti passivi delle obbligazioni connesse con la proprietà
comune dell'impianto centralizzato di riscaldamento. Venuta meno la diramazione
ai locali in proprietà esclusiva, non esisteva più la possibilità che i locali
fruissero del riscaldamento : quindi, l'impianto di riscaldamento centralizzato
non poteva più considerarsi destinato al loro servizio.
(Si era verificata una
situazione di fatto consimile a quella, per cui la giurisprudenza ritiene che la
proprietà comune dell'impianto di riscaldamento si limiti al punto di
diramazione ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini).
Pertanto, i Lambusta non potevano ritenersi tenuti a contribuire alle spese per un servizio,
che nei confronti dei loro immobili per ragioni oggettive non veniva prestato".
I passi della sentenza del 1999 confermano per i nostri amministratori la
impossibilità di sostenere tesi precostituite, nella prospettiva che si possa
determinare un sistema pienamente affidabile, insuscettibile di mutamenti e per
tale ragione puramente e semplicemente da studiare e ritenere, rimanendo certi
che da una data premessa non potrà che derivare quella certissima conseguenza.
Di fatto, nella motivazione della sentenza esaminata confluiscono diverse scie
giurisprudenziali, nessuna delle quali è priva di progenitori. L'insieme delle
affermazioni che si è ritenuto di potere condensare ha però stupito chi cercava
di ancorarsi a ben diversi dettami ed aveva più volte cercato di leggere riduttivamente le decisioni che venivano a sovrapporsi a quelle più antiche e,
nella sostanza ( ovvero nella quotidiana dialettica delle assemblee) le
cancellavano.
Tutto può collegarsi e tutto può aulicamente confermarsi, ma tra
la sentenza del 1991 e quella del 1999 sembra trascorso ben più di un decennio.
LE SENTENZA DEL 2001 E LE CONSIDERAZIONI FINALI
Proprio ad un decennio di distanza dal 1991, e cioè nel corrente 2001, abbiamo
potuto registrare due prese di posizione che consolidano il processo
interpretativo già descritto: "Poichè tra le spese indicate dall'art. 1104 cod.
civ., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes
propter rem" - e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro
pagamento, ai sensi dell'art. 1118, comma secondo, cod. civ., che invece,
significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose
comuni -è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto
centralizzato di riscaldamento (purchè questo non ne sia pregiudicato), con il
conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123,
comma secondo, cod. civ., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del
servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese dell'eventuale
aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal
maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento.( Cass. Civ. sez. II,n.
8924 del 2 luglio 2001)" " Il principio di cui all'articolo 1118 comma secondo
c.c. secondo cui il condomino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni,
sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione ( applicabile ad
esempio in caso di distacco di singole unità condominiali dal sistema
centralizzato di riscaldamento) non è invocabile nell' ipotesi in cui taluni
locali non siano dotati ab initio nè dei radiatori interni,nè delle loro
diramazioni di allaccio alle colonne portanti (in coerenza con la loro
destinazione a negozio e deposito che rendeva non indispensabile la fruizione
del servizio ) In una tale eventualità, infatti, deve trovare applicazione
l'articolo 1123 del codice civile che pone l'obbligo di contribuire agli oneri
derivanti sa un impianto comune solo a carico di coloro che ne traggono utilità
( Cass., sezione seconda, n.10546 del 2 agosto 2001, conformi, almeno per talune
delle statuizioni, Cass., Sez. II: n. 4270/ 1996 e n. 7730 / 2000).
Un giurista,
oppositore convinto del nuovo indirizzo, ha tuttavia salutato con favore le
decisioni del corrente anno, rilevando che almeno esse segnano un chiarimento e
con esso la applicazione più generalizzata e per ciò solo più equa e convincente
in ordine a prese posizione che non potevano essere espresse timidamente o,
addirittura, lasciate confinate alle elucubrazioni accademiche.
Lontanissime
dalle impostazioni accademiche sono le conclusioni alle quali si ritiene di
potere arrivare. Il distacco si pone, comunque, come traumatico per gli altri
proprietari, i quali non possono mai convincersi che da esso consegua per loro
un vantaggio.
Neppure la registrazione costante dei consumi ed il loro andamento
favorevole dopo che un appartamento si sia scollegato allontana il timore che in
definitiva si rimanga in pochi a sostenere il peso che prima era distribuito tra
un maggior numero di condomini.
Gli amministratori devono cogliere tale
preoccupazione, tanto elementare e radicata, ma devono pure essere consapevoli
di quanto assumono i Giudici, ai quali immancabilmente si rivolge il proprietari
che non veda diminuito il carico di spese dopo essersi distaccato dal
riscaldamento.
Come sempre, l'amministratore deve fungere da collegamento fra i
diversi momenti di una dialettica che è frammentata e non è neppure agevole, nè
nella ricostruzione dei fermenti avvenuti nè nella previsione di quelli futuri.
Nel nostro caso, allo stato sembra arduo ( per non dire del tutto improponibIle
) l'addebito di spese di manutenzione per la unità che ab initio non godesse del
servizio.
Tale addebito non sarà prospettabile neppure quando si rinvengano nel
regolamento le consuete espressioni generiche sulla appartenenza delle parti
comuni ai condomini, senza esclusione.
La giurisprudenza ha segnalato, con
espressione ripetuta e convincente, che in tale situazione devono applicarsi le
disposizioni in tema di condominio parziale, secondo quanto impone l'articolo
1123, terzo comma c.c.
Per le porzioni che erano collegate al riscaldamento e se
ne sono staccate, non si potrà ribadire quanto si asseriva in passato: paghi perchè sei proprietario, prescindendo da ogni altro elemento o da ogni altra
circostanza di fatto, e quindi nelle esatta misura prevista ab origine.
Si
dovrà, comunque, avere riguardo alla nuova situazione ed alle sue concrete
conseguenze in termini di onerosità della prestazione che il Condominio eroga.
Le motivazioni della sentenza del 1999 inducono non solo ad argomentare in tale
senso, ma anche a ritenere che sul punto si registreranno ulteriori mutamenti ed
avanzamenti di fronte.
Per le spese di consumo ( o di godimento, secondo la
terminologia più corretta), si procederà con analoga cautela, dopo avere
consultato un tecnico ed avere ricevuto assicurazioni sulla permanenza di una
qualche aliquota di spesa, per effetto delle dispersioni da un appartamento
all'altro ovvero in conseguenza del sovradimensionamento dell'impianto
centralizzato.
Le spese verranno quindi mantenute a carico di chi si sia
staccato, solo nella misura dell'eventuale aggravio derivato alle spese di
gestione di tale servizio, compensato dal maggiore calore di cui beneficia anche
il suo appartamento, secondo quanto sostenuto con la sentenza n. 8924 del 2
luglio 2001) Cum juicio, faceva dire il Manzoni ad un personaggio al quale non
si vorrebbe assomigliare ma che talvolta si deve imitare "turandosi il naso".
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